Tra le varie attività dei Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale, attraverso il proprio personale, svolge anche un servizio di interesse pubblico che è la Vigilanza Antincendio, la quale in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di Prevenzione Incendi dal decreto del Presidente della Repubblica del 29.07.1982 n° 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della salvaguardia dei beni e della tutela dell’ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale.
I servizi di Vigilanza Antincendio sono resi a pagamento dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n° 261 del 22.02.1996, che dispone l’obbligo della richiesta del servizio per enti o privati che intendano svolgere attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento in genere.
L’entità del servizio viene quindi stabilita dalle apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo previste dall’art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza del 6.5.1940 n° 635, e comunque non potrà essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al succitato decreto.
|