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Il
D.Lvo 9 aprile 2008, n.81 art.18 comma 1, stabilisce che i lavoratori incaricati dal datore di lavoro di attuare
le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, devono essere adeguatamente formati.
La legge 28 novembre 1996, n.609 dispone all’art.3 che il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede all’attività
di formazione ed accerta l’idoneità tecnica dei lavoratori
di cui sopra mediante le proprie strutture tecniche, operative
e didattiche, previo corrispettivo determinato sulla base delle
tariffe stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno
14 ottobre 1996 (Gazz. Uff. n.66 del 20.03.97).
| ORARIO |
| Lunedì/Venerdì |
dalle
09.15 alle 12.00 |
| Sabato |
chiuso |
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| Telefono |
0434.391233 |
| Sede |
Via
Interna, 14 - Pordenone |
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